Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie
Fonte: dir-2013-12-05-59 — art. 4 →le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie
Fonte: dlgs-2020-07-31-101 — art. 7 →