Definizione data dalla norma indicata.
gli imprenditori agricoli che esercitano le attività agricole a norma dell'articolo 2135 del codice civile e delle leggi speciali, i coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile, le società esercenti attività agricola soggette all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese, nonché gli Enti, le associazioni e gli organismi operanti in agricoltura, ancorchè non in modo esclusivo o prevalente, soggetti all'obbligo di iscrizione nel REA
Fonte: d-2001-05-23-278 — art. 1 →