Definizione data dalla norma indicata.
gruppo di osservazione e trattamento, deputato alla compilazione del programma individualizzato di trattamento per il condannato, presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
Fonte: d-2025-07-24-128 — art. 2 →