Definizione data dalla norma indicata.
gli obblighi di un operatore economico in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione dei rischi, alle verifiche e alla vigilanza da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare, prevenire e affrontare i rischi effettivi e potenziali sul piano sociale e ambientale legati all’approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime e delle materie prime secondarie necessarie per la fabbricazione di batterie, ivi compresi i fornitori della catena e le loro affiliate o i loro subappaltatori
Fonte: reg-2023-07-12-1542 — art. 3 →