Definizione data dalla norma indicata.
le attività, anche quando sono svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione
Fonte: dir-2016-01-20-97 — art. 2 →