Definizione data dalla norma indicata.
i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono: 1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolga
Fonte: dlgs-2008-01-09-9 — art. 2 →