Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
messa a disposizione di informazioni, su richiesta di un fornitore di contenuti, per un numero potenzialmente illimitato di persone
Fonte: reg-2021-04-29-784 — art. 2 →mettere a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi informazioni su richiesta del destinatario del servizio che le ha fornite
Fonte: reg-2022-10-19-2065 — art. 3 →