Definizione data dalla norma indicata.
gli strumenti derivati negoziati su un mercato regolamentato o sul mercato di un paese terzo considerato equivalente ad un mercato regolamentato a norma dell’articolo 28 del presente regolamento, e in quanto tale non contemplato nella definizione di derivato OTC di cui all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012
Fonte: reg-2014-05-15-600 — art. 2 →