criterio di accesso n. 5

Definizione data dalla norma indicata.

il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che s’impegnino nei confronti di altri CSD in T2S ad effettuare per loro regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, se la valuta è disponibile in T2S

Fonte: dec-2011-11-16-20art. 1
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