criterio di accesso n. 3

Definizione data dalla norma indicata.

il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che rendano disponibili in T2S agli altri CSD, su richiesta, ogni numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number) per il quale essi siano un CSD emittente o un CSD emittente tecnico

Fonte: dec-2011-11-16-20art. 1
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