criterio di accesso n. 2

Definizione data dalla norma indicata.

il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli (di seguito le «raccomandazioni SEBC/CESR») (4)

Fonte: dec-2011-11-16-20art. 1
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