Definizione data dalla norma indicata.
il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati notificati all’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/26/CE o, nel caso si tratti di CSD di un paese non appartenente al SEE, operino secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell’Unione
Fonte: dec-2011-11-16-20 — art. 1 →