Definizione data dalla norma indicata.
i criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell’informazione quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 o quali definiti nelle norme di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del medesimo regolamento di esecuzione
Fonte: reg-2025-11-28-2392 — art. 1 →