Definizione data dalla norma indicata.
somma del prezzo di acquisto delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Gli Stati membri autorizzano o prescrivono l'aggiunta di una congrua parte di costi generali fissi o variabili indirettamente imputabili al prodotto considerato nella misura in cui tali costi si riferiscano al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi
Fonte: dir-2013-06-26-34 — art. 2 →