Definizione data dalla norma indicata.
insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria. 12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli. 12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l'inse
Fonte: dlgs-1992-04-30-285 — art. 3 →