Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
i medicinali per uso umano quali definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), i dispositivi medici quali definiti al punto 12 del presente articolo e altri beni o servizi necessari alla preparazione e alla risposta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
Fonte: reg-2022-11-23-2371 — art. 3 →le contromisure mediche ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2022/2371, compresi i dispositivi di protezione individuale e alle sostanze di origine umana
Fonte: reg-2022-10-24-2372 — art. 2 →