Definizione data dalla norma indicata.
l’osservazione attiva da parte di terzi del collaudo fisico del prodotto oggetto di indagine, per trarre conclusioni sulla validità del collaudo e sui suoi risultati. Ciò può comprendere conclusioni sulla conformità del collaudo e dei metodi di calcolo utilizzati alla legislazione e alle norme applicabili
Fonte: reg-2019-10-01-1781 — art. 3 →