Definizione data dalla norma indicata.
il funzionamento del veicolo per un periodo sufficiente a far aumentare la temperatura del liquido di raffreddamento di almeno 22 K dopo l’accensione del motore e fargli raggiungere una temperatura minima di almeno 343,2 K (70 °C)
Fonte: reg-2013-11-21-44 — art. 2 →