Definizione data dalla norma indicata.
una frazione del portafoglio sottostante cui sono assegnate le esposizioni di detto portafoglio in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, e a cui è associato un grado di rischio di credito misurato sulla base di criteri relativi al rischio di credito, dove a ciascuna delle frazioni reciprocamente esclusive è associato un rischio di credito maggiore o minore rispetto a un’altra frazione
Fonte: reg-2023-12-13-920 — art. 1 →