cascami e avanzi

Definizione data dalla norma indicata.

a) le merci o i prodotti classificati come cascami e avanzi secondo la nomenclatura combinata, oppure b) nel contesto del regime di uso finale o di perfezionamento attivo, le merci o i prodotti derivanti da un’operazione di trasformazione, privi di valore economico o con scarso valore economico e che non possono essere utilizzati senza ulteriore trasformazione

Fonte: reg-2015-07-28-2446art. 1
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