Definizione data dalla norma indicata.
a) le merci o i prodotti classificati come cascami e avanzi secondo la nomenclatura combinata, oppure b) nel contesto del regime di uso finale o di perfezionamento attivo, le merci o i prodotti derivanti da un’operazione di trasformazione, privi di valore economico o con scarso valore economico e che non possono essere utilizzati senza ulteriore trasformazione
Fonte: reg-2015-07-28-2446 — art. 1 →