Definizione data dalla norma indicata.
ai fini dell’articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, i prodotti di cui all’allegato I, parte II, sezione I, capitolo 2, sottocapitoli da 0201 a 0208, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (51). 51) «bollo sanitario»: un bollo applicato dopo che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e c), e attestante che la carne è adatta al consumo umano.
Fonte: reg-2017-03-15-625 — art. 3 →