Questo termine è definito da 7 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
la massa massima in chilogrammi dichiarata dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario a intervalli di 0,5 kg di tessuti asciutti di un determinato tipo, che può essere trattata in un ciclo di asciugatura dell’asciugabiancheria per uso domestico, nel programma selezionato, quando caricata seguendo le istruzioni del fabbricante
Fonte: reg-2023-11-17-2533 — art. 2 →ta dal fornitore, a intervalli di 0,5 kg, di tessuti asciutti di un determinato tipo che può essere trattata in un’asciugabiancheria per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fornitore
Fonte: reg-2012-03-01-392 — art. 2 →: il numero massimo di coperti, oltre agli utensili di servizio, come indicato dal fabbricante, che possono essere lavati in una lavastoviglie a uso domestico con il programma selezionato, se caricati nella lavastoviglie conformemente alle istruzioni del fabbricante
Fonte: reg-2010-11-10-1016 — art. 2 →ta dal fornitore, a intervalli di 0,5 kg, di tessuti asciutti di un determinato tipo che può essere lavata in una lavatrice per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fornitore
Fonte: reg-2010-09-28-1061 — art. 2 →ta dal produttore, a intervalli di 0,5 kg, di capi asciutti di un determinato tipo, che può essere trattata in un’asciugabiancheria per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fornitore
Fonte: reg-2012-10-03-932 — art. 2 →la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività di cui all'articolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate
Fonte: codice-ambiente — art. 268 →la massa giornaliera massima teorica di solventi organici immessi in un impianto, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto
Fonte: d-2004-01-16-44 — art. 2 →