capacità di stoccaggio

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità

Fonte: reg-2024-06-13-1789art. 2

qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità. 2. Ferme restando le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui al punto 3 di detto articolo. Le definizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, punti da 3 a 23 che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL.

Fonte: reg-2009-07-13-715art. 2
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