REGIO DECRETO LEGISLATIVO·n. 486·24 maggio 1946

Proroga sino a tre mesi dalla conclusione della pace, delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357, e sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, delle disposizioni dell'art. 1 dei decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452.

Abrogato dal 20 ottobre 2025 3 articoli 2 vigenze storicizzate
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  1. 20 ottobre 2025· abrogazione

    ha disposto (con l'art. 1, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

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