REGIO DECRETO·n. 2095·4 dicembre 1939

Ordinamento giudiziario militare per la Libia.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 49 articoli 3 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione ordinamentoOrdinamento
titolo IDELLA GIUSTIZIA MILITARE IN LIBIA
Art. 1Organi della giustizia penale militareArt. 2Uffici del Tribunale militareArt. 3Disposizione generale circa le norme applicabili
titolo IILIMITI DELLA GIURISDIZIONE MILITARE
Art. 4Dei reati di cognizione della giurisdizione militareArt. 5Competenza territoriale
titolo IIICostituzione e composizione del Tribunale militare
Art. 6Costituzione organica del Tribunale militareArt. 7Costituzione organica della Sezione distaccataArt. 8Composizione del Collegio giudicanteArt. 9Rappresentanza delle varie forze militari nel CollegioArt. 10Integrazione del Collegio giudicante ed assistenza dei giudici supplentiArt. 11Composizione del Collegio in relazione al grado dell'imputato
titolo IVNorme relative ai Magistrati e cancellieri militari
Art. 12Funzioni giudiziarie: magistrati che le esercitanoArt. 13Destinazione alle singole sedi e alle singole funzioni dei magistrati e cancellieriArt. 14Casi speciali di destinazione alle singole sediArt. 15Casi speciali di destinazione alle singole funzioni
titolo VDELLA RIMESSIONE DEI PROCEDIMENTI
Art. 16Rimessione per motivi di ordine pubblico o di servizioArt. 17Rimessione dei giudizi a carico di ufficialiArt. 18Effetti del procedimento per rimessione
titolo VIDELL'AZIONE PENALE
Art. 19Autorizzazione a procedere
titolo VIIDELL'ISTRUZIONE
Art. 20Doveri dei comandanti di corpo e degli ufficiali di polizia giudiziariaArt. 21Durata dell'istruzioneArt. 22Casi nei quali i testimoni possono nel procedimento istruttorio essere sentiti con giuramentoArt. 23Delegazione da parte del pubblico ministero nei procedimenti per citazione direttaArt. 24Casi speciali di notificazione di atti di procedura penale ai libici, e termini per la presentazioneArt. 25Forma del giuramento per i libiciArt. 26Dibattimento in luogo diverso dalla sede ordinaria
titolo VIIIDELLA SENTENZA
Art. 27Requisiti formali delle sentenze pronunziate in confronto di libiciArt. 28Sospensione della esecuzione della pena di morte
titolo IXDEI GIUDIZI, DIRETTO, DIRETTISSIMO E PER DECRETO
Art. 29Della citazione direttaArt. 30Del giudizio direttissimoArt. 31Atti del giudizio direttissimoArt. 32Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimoArt. 33Giudizio direttissimo per reati punibili con la pena di morteArt. 34Del giudizio per decreto - Casi del giudizio per decretoArt. 35Procedimento ed opposizione nei giudizi per decreto
titolo XDEL RICORSO PER ANNULLAMENTO
Art. 36Casi nei quali si può ricorrere; termini; annullamento con rinvio; nuovo giudizioArt. 37Modalità per la presentazione del ricorso
titolo XIDELLA REVISIONE
Art. 38Ordine di procedere alla revisione
titolo XIIDEL PERSONALE GIUDIZIARIO MILITARE
Art. 39Norme di disciplina e di dipendenza gerarchica del personale della giustizia militareArt. 40Norme per le informazioni e rapporti riguardanti il personale della giustizia militareArt. 41Norme per la consulenza legale presso i Comandi militariArt. 42Corrispondenza dell'autorità giudiziaria militareArt. 43Organici del personale della giustizia militareArt. 44(Magistrati e funzionari incaricati delle funzioni di pubblico ministero, giudice relatore, giudice istruttore e cancelliere: modalità).Art. 45Uniforme del Corpo della giustizia militareArt. 46Del personale ausiliario addetto alle cancellerie e degli interpreti
titolo XIIIESECUZIONE DELLA PENA
Art. 47Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro dei militari libici condannati ed espulsi dalle Forze armate
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