REGIO DECRETO·n. 1317·6 luglio 1939
Ordinamento giudiziario militare per l'Africa Orientale Italiana.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 59 articoli 3 vigenze storicizzate
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compilazione ordinamento-giudiziario-militare-per-l-africa-orientale-italianaOrdinamento giudiziario militare per l'Africa Orientale Italiana
Art. 46Della revisione delle sentenze pronunciate dai Tribunali militariArt. 47Revisione di competenza del GovernatoreArt. 48Revisione di competenza del tribunale supremo militareArt. 49Soggetti del diritto di chiedere la revisioneArt. 50Istanza e motivi di revisioneArt. 51Esecuzione della sentenzaArt. 52Sentenza del Tribunale supremo militare in tema di revisioneArt. 53Procedimento davanti il tribunale supremo militareArt. 54Ricorso per nullità al Tribunale supremo militaretitolo ILa giustizia militare nell'Africa Orientale Italiana.
Art. 1Organi della giustizia penale militareArt. 2Uffici dei tribunali militariArt. 3Competenza territorialeArt. 4Disposizione generale circa le norme applicabilititolo IICostituzione e composizione dei tribunali militari.
Art. 5Costituzione organica dei tribunali militariArt. 6Composizione del collegio giudicanteArt. 7Rappresentanza delle varie Forze militari nel CollegioArt. 8Assistenza dei giudici supplentiArt. 9Integrazione del collegio giudicanteArt. 10Composizione del collegio in relazione al grado dell'imputatotitolo IIINorme relative ai magistrati e cancellieri militari.
Art. 11Funzioni giudiziarie: Magistrati che le esercitanoArt. 12Del magistrato addetto al Governo generaleArt. 13Destinazione alle singole sedi e alle singole funzioni dei magistrati e cancellieriArt. 14Casi speciali di destinazione alle singole sediArt. 15Casi speciali di destinazione alle singole funzionititolo IVDella rimessione dei procedimenti.
Art. 16Rimessione per motivi di ordine pubblico o di servizioArt. 17Rimessione dei giudizi a carico di ufficialiArt. 18Effetti del procedimento per rimessionetitolo VLimiti della giurisdizione militare.
Art. 19Dei reati di cognizione della giurisdizione militareArt. 20Altri casi di competenza dei tribunali militarititolo VIDell'azione penale.
Art. 21Autorizzazione a procederetitolo VIIDell'istruzione.
Art. 22Doveri dei comandanti di corpo e degli ufficiali di polizia giudiziariaArt. 23Casi nei quali i testimoni possono, nel procedimento istruttorio, essere sentiti con giuramentoArt. 24Delegazione da parte del pubblico ministero o del giudice istruttore militare nei procedimenti per citazione direttaArt. 25Forma del giuramento per i sudditi o assimilatiArt. 26Casi speciali di notificazioni di atti di procedura penale ai sudditi o assimilatititolo VIIIDella sentenza.
Art. 27Requisiti formali delle sentenze pronunciate in confronto di sudditi o assimilatititolo IXDei giudizi diretti, direttissimi e per decreto.
Art. 28Della citazione direttaArt. 29Del giudizio direttissimoArt. 30Atti del giudizio direttissimoArt. 31Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimoArt. 32Giudizio direttissimo per reati punibili con la pena di morteArt. 33Del giudizio per decreto - Casi del giudizio per decretoArt. 34Procedimento e opposizione nei giudizi per decretotitolo XDel ricorso per annullamento.
Art. 35Casi nei quali si può ricorrere; termini; annullamento con rinvio; nuovo giudiziotitolo XIDella revisione.
Art. 36Ordine di procedura alla revisionetitolo XIIDel personale giudiziario militare.
Art. 37Norme di disciplina e di dipendenza gerarchica del personale della giustizia militareArt. 38Norme per le informazioni e rapporti riguardanti il personale della giustizia militareArt. 39Norme per la consulenza legale presso i comandi militariArt. 40Corrispondenza dell'autorità giudiziaria militareArt. 41Organici dei tribunali militariArt. 42Magistrati e funzionari incaricati delle funzioni di pubblico ministero, giudice relatore, giudice istruttore e cancelliereArt. 43Uniforme del corpo della giustizia militareArt. 44Del personale ausiliario addetto alle cancellerie e degli interpretititolo XIIIEsecuzione della pena.
Art. 45Assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro dei militari nativi dell'Africa Italiana od assimilati condannati ed espulsi dalle Forze armate dell'Africa Orientale Italianatitolo XVDei procedimenti penali alla data di entrata in vigore
Art. 55Applicabilità della legge penale di guerraArt. 56Procedimenti penali pendenti: norme di competenzaArt. 57Validità degli atti di procedura eseguitiAggiornamenti recenti
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