REGIO DECRETO·n. 241·24 febbraio 1927
Norme transitorie relative alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori per l'anno 1927.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 69 articoli 8 vigenze storicizzate
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titolo IDelle denuncie.
capo IDenuncie dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna.
Art. 1Art. 2capo IIDenuncie dei datori di lavoro delle banche.
Art. 3Art. 4Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24capo IIIDenuncie dei datori di lavoro dei trasporti marittimi ed aerei.
Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 25Art. 26Art. 27Art. 28Art. 29Art. 30titolo IIDei contributi obbligatori.
capo IContributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria.
Art. 9Art. 10Art. 11capo IVContributi a carico delle imprese dei trasporti terrestri e della navigazione interna.
Art. 31Art. 32Art. 33Art. 34Art. 35Art. 36capo VContributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle imprese di trasporti marittimi ed aerei.
Art. 37Art. 38Art. 39Art. 40Art. 41Art. 42Art. 43Art. 44capo VIContributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle Banche.
Art. 45Art. 46Art. 47Art. 48Art. 49Art. 50capo VIIContributi a carico dei lavoratori del commercio, e delle imprese di trasporto terrestre e di navigazione interna
Art. 51Art. 52Art. 53Art. 54Art. 55Art. 56capo VIIIContributi a carico degli esercenti una libera attività.
Art. 57Art. 58Art. 59Art. 60Art. 61Art. 62titolo IIIDisposizioni finali.
Art. 63Art. 64Art. 65Art. 66Art. 67Art. 68Art. 69Aggiornamenti recenti
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