REGIO DECRETO·n. 2322·19 agosto 1923
Elevazione da L. 50 a L. 200 della somma massima che puo' essere assicurata sulle corrispondenze e sui pacchi nei rapporti fra direzioni o uffici e collettorie.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 3 articoli 2 vigenze storicizzate
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