REGIO DECRETO·n. 1019·18 giugno 1922
Che fissa la decorrenza dei termini previsti dagli articoli 300, lettere a) e g) del trattato di Versaglia, e 252, lettere a) e g), del trattato di San Germano per le obbligazioni pecuniarie, che devono essere soddisfatte a mezzo dell'Ufficio di verifica e compensazione.
Abrogato dal 20 ottobre 2025 1 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Vedi indice completoAggiornamenti recenti
- 20 ottobre 2025· abrogazione
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.