REGIO DECRETO·n. 1019·18 giugno 1922

Che fissa la decorrenza dei termini previsti dagli articoli 300, lettere a) e g) del trattato di Versaglia, e 252, lettere a) e g), del trattato di San Germano per le obbligazioni pecuniarie, che devono essere soddisfatte a mezzo dell'Ufficio di verifica e compensazione.

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