REGIO DECRETO·n. 775·1 giugno 1922

Che proroga al 31 agosto 1922, il termine di cui all'art. 5 del R. decreto 5 ottobre 1921, n. 1569, per la denunzia dei danni subiti per fatto di guerra dagli Enti locali nelle nuove Provincie del Regno.

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Art. 1
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