REGIO DECRETO·n. 775·1 giugno 1922

Che proroga al 31 agosto 1922, il termine di cui all'art. 5 del R. decreto 5 ottobre 1921, n. 1569, per la denunzia dei danni subiti per fatto di guerra dagli Enti locali nelle nuove Provincie del Regno.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 1 articoli 2 vigenze storicizzate
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  1. 5 ottobre 2019· abrogazione

    ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

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