REGIO DECRETO·n. 295·19 gennaio 1922

Col quale si stabilisce che le ulteriori proposte di medaglie d'argento al valore militare per la stessa persona vivente decorata complessivamente di tre medaglie d'oro o d'argento siano prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta da apposito contrassegno.

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