REGIO DECRETO·n. 2003·15 dicembre 1921

Che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica la disposizione dell'art. 4 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737, circa il divieto di vendita e l'invio all'estero di titoli di Stato e di titoli emessi da Enti pubblici e Societa' nazionali, pagabili con determinate modalita'.

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