REGIO DECRETO·n. 651·17 aprile 1921

Che approva il regolamento contenente le norme pel procedimento innanzi le Commissioni di prima instanza per l'accertamento e la liquidazione di danni di guerra nelle nuove Provincie del Regno e dinanzi la Commissione superiore, sedente in Venezia, e le norme per la costituzione ed il funzionamento degli Istituti di patronato nelle Provincie stesse.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 45 articoli 2 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione regolamentoRegolamento
titolo Iper l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra
capo ICostituzione e competenza delle Commissioni
sezione ICostituzione delle Commissioni
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5
sezione IICompetenza
Art. 6Art. 7Art. 8Art. 23
capo IIProcedimento davanti le Commissioni
Art. 26Art. 27Art. 28
sezione IAccordo tra le parti - Omologazioni - Procedimento in sede contenziosa
Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Art. 21Art. 22
titolo IICommissione superiore sedente a Venezia
capo ICostituzione della Commissione
Art. 24Art. 25
titolo IIIDisposizioni comuni ai provvedimenti delle Commissioni di primo grado e della Commissione superiore
Art. 29Art. 30Art. 31Art. 32Art. 33
titolo IVIstituti di patronato per l'assistenza ai danneggiati di guerra
Art. 34Art. 35Art. 36Art. 37Art. 38Art. 39Art. 40Art. 41Art. 42Art. 43Art. 44
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