REGIO DECRETO·n. 811·2 luglio 1914
Col quale viene approvato l'annesso regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie
Abrogato dal 5 ottobre 2019 64 articoli 7 vigenze storicizzate
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compilazione regolamentoRegolamento
titolo INorme generali sui veicoli
Art. 1Definizione dei veicoli e competenza per la vigilanza.Art. 2Mezzi di segnalamento acustico.Art. 3Numero e posizione dei fanali.Art. 4Divieto dell'uso dello scappamento libero.Art. 5Numero e caratteristiche dei freni.Art. 6Larghezza dei cerchioni.Art. 7Carico degli assi.Art. 8Rimorchi e treni automobili.Art. 9Veicoli militari.titolo IINorme generali sulla circolazione
Art. 10Velocità massime consentite.Art. 11Regolamenti comunali ed automobili da piazza.Art. 12Limitazione di transito nelle strade urbane e suburbane.Art. 13Cartelli indicatori della limitazione di transito.Art. 14Facoltà di ricorso contro le limitazioni di transito.Art. 15Norme per le gare di velocità.Art. 16Divieto di abbandonare l'automobile.Art. 17Mano da tenere nella circolazione e cartelli indicatori della variazione di mano.Art. 18Licenza di circolazione dei veicoli e modo per ottenerla.Art. 19Approvazione dei tipi di veicoli.Art. 20Approvazione dei singoli veicoli.Art. 21Indennità dovute per le visite e prove dei tipi e dei veicoli.Art. 22Immatricolazione dei veicoli.Art. 23Obbligo di esibire la licenza di circolazione.Art. 24Passaggi di proprietà dei veicoli.Art. 25Targhe di riconoscimento, posizione e forma.Art. 26Targhe per veicoli in prova.Art. 27Targhe per veicoli in esame e in esportazione.Art. 28Visite periodiche degli automobili a vapore.Art. 29Automobili in servizio pubblico.Art. 30Rinnovazione della licenza di circolazione.Art. 31Ritiro della licenza di circolazione.titolo IIINorme generali sui conducenti
Art. 32Certificato di idoneità e modo per ottenerlo.Art. 33Scuole conducenti.Art. 34Commissione di esame nelle scuole.Art. 35Conducenti non allievi di scuole.Art. 36Esami conducenti non allievi di scuole.Art. 37Norme per gli esami dei conducentiArt. 38Conducenti automobili da piazza.Art. 39Conducenti di automobili a vapore.Art. 40Indennità dovute per gli esami di conducenti.Art. 41Obbligo di esibire il certificato d'idoneità.Art. 42Facoltà agli allievi conducenti di condurre automobili.Art. 43Ritiro del certificato d'idoneità.Art. 44Matricola dei conducenti.titolo IVNorme speciali
Art. 45Veicoli e conducenti appartenenti all'Amministrazione militare e ad altre pubbliche Amministrazioni.Art. 46Veicoli appartenenti ai membri del corpo diplomatico.Art. 47Veicoli degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi.Art. 48Conducenti veicoli degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi.Art. 49Veicoli degli Stati non aderenti alla Convenzione di Parigi.Art. 50Conducenti veicoli degli Stati non aderenti alla Covenzione di Parigi.Art. 51Rilascio dei certificati internazionali di via.Art. 52titolo VContravvenzioni
Art. 53Accertamento delle contravvenzioni.Art. 54Redazione dei verbali di contravvenzione.Art. 55Trasmissione dei verbali di contravvenzione all'autorità.Art. 56Azione di risarcimento dei danni.Art. 57Provento delle ammende o delle oblazioni.Art. 58Pene comminate per le contravvenzioni.Art. 59Casi in cui le pene vengono aumentate.Art. 60Annotazione delle condanne sui certificati di idoneità dei conducenti.titolo VIDisposizioni transitorie
Art. 61Obbligo di munire i veicoli attualmente in circolazione di due freni.Art. 62Aggiornamenti recenti
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