REGIO DECRETO·n. 841·22 giugno 1913

Col quale viene approvato l'annesso regolamento carcerario per la Tripolitania e per la Cirenaica.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 97 articoli 3 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione regolamentoRegolamento
capo ISpecie di Istituti carcerari.
Art. 1Istituti carcerari.Art. 2Persone che vi possono essere custodite.Art. 3Custodia di detenuti in luoghi diversi dalle carceri.Art. 4Camere di sicurezza.Art. 5Separazione fra detenuti.Art. 6Militari italiani.Art. 7Condannati cittadini italiani o stranieri.Art. 8Condannati sudditi italiani o stranieri.
capo IIPersonale preposto agli Istituti carcerari.
Art. 9Direzione.Art. 10Attribuzioni e obblighi del dirigente.Art. 11Studio del carattere dei detenuti.Art. 12Attribuzioni relative alla custodia dei detenuti.Art. 13Provvedimenti relativi alla disciplina.Art. 14Provvedimenti relativi all'amministrazione.Art. 15Composizione del personale di custodia.Art. 16Arruolamento e rafferma delle guardie indigene.Art. 17Paghe e indennità.Art. 18Attribuzioni degli agenti di custodia.Art. 19Rapporto degli agenti indigeni coi detenuti.Art. 20Punizioni agli agenti di custodia.
capo IIIVigilanza sul servizio degli Istituti carcerari.
Art. 21Ispezioni.Art. 22Compito dell'autorità giudiziaria e dell'avvocatura fiscale militare.Art. 23Norme per il servizio interno.
capo IVServizio sanitario.
Art. 24Visita sanitaria.Art. 25Detenuti infermi.Art. 26Doveri del sanitario.
capo VDoveri del comandante o capo guardia.
Art. 27Ammissione.Art. 28Arrestati correi o complici.Art. 29Visita sanitaria ai detenuti.Art. 30Servizio di sorveglianza. Visita dei locali.Art. 31Visita quotidiana ai detenuti.Art. 32Accertamento numerico dei detenuti.Art. 33Perquisizioni.Art. 34Vigilanza sul personale di custodia.
capo VIRegole interne e disciplinari per i detenuti.
Art. 35Carte e valori degli arrestati.Art. 36Passeggio, orario, durata e norme relative.Art. 37Orario degli Istituti carcerari.Art. 38Obbligo del silenzio.Art. 39Visite agli Istituti carcerari.Art. 40Colloqui coi detenuti.Art. 41Colloqui coi difensori.Art. 42Locale per gli interrogatori.Art. 43Obbligo del visto.Art. 44Lettere in busta chiusa.
capo VIINascite e decessi.
Art. 45Nascite.Art. 46Decessi.Art. 47Oggetti e danaro appartenenti ai defunti.Art. 48Sepoltura.
capo VIIIRicompense ai detenuti.
Art. 49Specie delle ricompense concesse.Art. 50Condannati di buona condotta non soggetti a trasferimento.
capo IXPunizioni ai detenuti.
Art. 51Punizioni ai detenuti cittadini italiani o stranieri.Art. 52Punizioni ai detenuti sudditi italiani o stranieri.Art. 53Conseguenze delle punizioni.Art. 54Uso di mezzi repressivi.Art. 55Competenza a punire.Art. 56Sospensione della punizione.Art. 57Registrazione delle punizioni.Art. 58Comunicazione alle autorità delle punizioni inflitte ai detenuti.Art. 59Provvedimenti d'urgenza nel caso d'infrazioni gravi.Art. 60Ribellione.Art. 61Reati.Art. 62Evasioni.
capo XLavoro nell'interno degli Istituti o all'aperto.
Art. 63Lavoro obbligatorio.Art. 64Lavori per conto dell'Amministrazione e dei privati.Art. 65Lavoro all'aperto.Art. 66Lavoro per conto di privati.Art. 67Pernottazione dei detenuti sul luogo dei lavori.Art. 68Assicurazione contro gl'infortuni.Art. 69Mercede.Art. 70Durata del lavoro.Art. 71Lavori di scritturazione.
capo XINorme speciali riguardanti le assegnazioni, i trasferimenti, le traduzioni e le liberazioni dei detenuti.
Art. 72Assegnazioni, trasferimenti e traduzioni.Art. 73Liberazioni.Art. 74Divieto di ritardare i trasferimenti.Art. 75Trasporti sui piroscafi nazionali.
capo XIIDetenuti trasferiti nelle carceri del Regno.
Art. 76Assegnazione ai luoghi di pena.Art. 77Regime dei detenuti - Custodia.Art. 78Diaria.
capo XIIIServizio di identificazione dei detenuti.
Art. 79Detenuti da fotografarsi - Norme di esecuzione - Dactiloscopia.Art. 80Impronte digitali.
capo XIVServizio di fornitura.
Art. 81Sistemi.Art. 82Fornitura in economia o in appalto.
capo XVTrattamento alimentare dei detenuti.
Art. 83Vitto comune.Art. 84Sopravvitto.Art. 85Vitto speciale agli ammalati.Art. 86Divieto di diminuire il vitto.Art. 87Generi che possono essere inviati ai detenuti o da loro acquistati.Art. 88Vitto privato di detenuti puniti o infermi.Art. 89Vitto ai detenuti militari.Art. 90Vigilanza sanitaria sul vitto.
capo XVIDei registri da tenersi nelle carceri.
Art. 91Specie dei registri.Art. 92Estratti di matricola.
capo XVIIAmministrazione economica e contabilità.
Art. 94Preventivo delle spese.Art. 95Contratti - Spese.Art. 96Relazione al governatore.Art. 97Contabilità delle carceri.
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