REGIO DECRETO·n. 327·9 gennaio 1913

Col quale viene approvato l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 6 luglio 1912, n. 802, concernente provvedimenti per il credito agrario e per i danni delle mareggiate in Liguria.

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Indice

compilazione regolamentoRegolamento
titolo ICredito agrario
capo IOperazioni di credito agrario
Art. 1
capo IIEnti intermediari
Art. 2Art. 3
capo IIINorme per le operazioni di credito agrario
Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18
capo IVNorme per le operazioni di credito agrario con gli enti intermediari
Art. 19Art. 20Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24Art. 25Art. 26
capo VDisposizioni comuni
Art. 27
capo VIRimborso dei contributi degli enti sovventori e partecipazione agli utili
Art. 28Art. 29
capo VIIOperazioni sussidiarie dell'Istituto di credito agrario per la Liguria
Art. 30
titolo IINorme per la concessione dei sussidi ai danneggiati dalle alluvioni e dalle mareggiate
Art. 31Art. 32Art. 33Art. 34Art. 35Art. 36Art. 37Art. 38Art. 39
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