REGIO DECRETO·n. 327·9 gennaio 1913
Col quale viene approvato l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 6 luglio 1912, n. 802, concernente provvedimenti per il credito agrario e per i danni delle mareggiate in Liguria.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 40 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
compilazione regolamentoRegolamento
titolo ICredito agrario
capo IOperazioni di credito agrario
Art. 1capo IIEnti intermediari
Art. 2Art. 3capo IIINorme per le operazioni di credito agrario
Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18capo IVNorme per le operazioni di credito agrario con gli enti intermediari
Art. 19Art. 20Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24Art. 25Art. 26capo VDisposizioni comuni
Art. 27capo VIRimborso dei contributi degli enti sovventori e partecipazione agli utili
Art. 28Art. 29capo VIIOperazioni sussidiarie dell'Istituto di credito agrario per la Liguria
Art. 30titolo IINorme per la concessione dei sussidi ai danneggiati dalle alluvioni e dalle mareggiate
Art. 31Art. 32Art. 33Art. 34Art. 35Art. 36Art. 37Art. 38Art. 39Aggiornamenti recenti
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica