REGIO DECRETO·n. 69·15 febbraio 1912
Che proroga fino al 31 maggio 1912 la disposizione contenuta nei RR. decreti 13 ottobre 1911, n. 1296, e 24 dicembre 1911, n.1365, sulla tassa straordinaria che gli istituti di emissione devono pagare allo Stato.
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