REGIO DECRETO·n. 1365·24 dicembre 1911

Col quale viene prorogata fino al 31 marzo 1912 la disposizione contenuta nel R. decreto 13 ottobre 1911, n. 1296, pel quale la tassa straordinaria che gli istituti di emissione dovranno pagare nella eccedenza di circolazione prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 21 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sara' uguale all'intera ragione dello sconto.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 2 articoli 4 vigenze storicizzate
Consulta online

Indice

Vedi indice completo

Aggiornamenti recenti

  1. 5 ottobre 2019· abrogazione

    ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo