REGIO DECRETO·n. 1508·21 dicembre 1911

Col quale viene rettificato l'art. 1° del R. decreto 6 agosto 1911, n. 1507, che fissa il numero complessivo dei capi d'istituto effettivi e dei professori ordinari e straordinari dei RR. licei e ginnasi per l'anno scolastico 1911-912.

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Art. 1
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