REGIO DECRETO·n. 1508·21 dicembre 1911

Col quale viene rettificato l'art. 1° del R. decreto 6 agosto 1911, n. 1507, che fissa il numero complessivo dei capi d'istituto effettivi e dei professori ordinari e straordinari dei RR. licei e ginnasi per l'anno scolastico 1911-912.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 1 articoli 2 vigenze storicizzate
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  1. 5 ottobre 2019· abrogazione

    ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

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