REGIO DECRETO·n. 675·2 settembre 1909

Che autorizza l'assegnazione di L. 18,420.04 dal fondo stabilito dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1009, n. 12, per la ricostruzione degli abitati nelle localita' colpite dal terremoto.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 1 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1
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