REGIO DECRETO·n. 53·7 febbraio 1909
Che autorizza assegnazioni sulla somma di L. 30,000,000 da prelevarsi dalle eccedenze di cassa provenienti dagli avanzi provenienti dall' esercizio 1907-908, occorrenti: per saldo dell'assegno stabilito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 2 articoli 2 vigenze storicizzate
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