REGIO DECRETO·n. 528·12 agosto 1908
Che approva il regolamento per la esecuzione della legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari o economiche.
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compilazione regolamentoRegolamento
titolo ICaratteri delle case popolari o economiche.
capo ICondizioni edilizie e igieniche.
Art. 1Condizioni prescritte dai regolamenti comunali.Art. 2Comuni senza regolamenti locali.Art. 3Disposizioni generali.capo IIValore locativo netto.
Art. 4Limiti massimi del valore locativo.Art. 5Valore locativo delle casette isolate o a schiera.Art. 6Popolazione legale per le categorie dei comuni.Art. 7Revisione dell'imposta sui fabbricati.Art. 13Persone a cui possono essere locate.Art. 14Locazione delle case di proprietà della Società, dell'Istituto o ente.Art. 32Norme statutarie della sezione speciale per le case popolari o economiche.Art. 33Disposizioni statutarie proibite.Art. 34Approvazione delle norme statutarie della Sezione speciale di Società di mutuo soccorso riconosciute.Art. 35Riconoscimento giuridico della sezione speciale delle Società di mutuo soccorso non riconosciute.Art. 53Garanzia ipotecaria.Art. 54Stima delle case da ipotecare.Art. 55Somministrazione del mutuo in più volte.Art. 56Disposizioni del contratto di mutuo quando questo è fatto da un Istituto mutuante direttamente al compratore.Art. 57Misura dell'interesse sui prestiti.Art. 58Ritenuta sugli stipendi.Art. 59Facoltà di chiedere che sia eseguita l'ispezione.Art. 60Facoltà di riunirsi in consorzio.Art. 79Costituzione del Comitato locale.Art. 80Composizione del Comitato locale.Art. 81Accertamento degli Istituti che partecipano alla nomina del Comitato.Art. 82Invito per l'elezione.Art. 83Elezione.Art. 84Convocazione e partecipazione della costituzione del Comitato.Art. 85Rinnovazione del Comitato.Art. 86Convocazioni e deliberazioni del Comitato.Art. 87Attribuzioni del Comitato locale.Art. 88Istituti autonomi a cui sono affidate le attribuzioni dei Comitati locali.titolo IIVendita, locazione e successione delle case popolari o economiche e agevolazioni tributarie.
capo IVendita delle case popolari o economiche.
Art. 8Disposizioni del contratto di rendita a credito.Art. 9Disposizioni del contratto di vendita in contanti.Art. 10Trascrizione del contratto di vendita.Art. 11Risoluzione del contratto di vendita a credito pel trasferimento del compratore.Art. 12Conseguenza della predetta risoluzione del contratto.capo IIILocazione e carattere delle case popolari costruite da Comuni, da industriali e case rurali.
Art. 15Case popolari costruite da Comuni.Art. 16Caratteri delle case popolari costruite da industriali e delle case rurali.Art. 17Art. 18Obblighi del compratore o locatario.Art. 19Prestiti pei fabbricati rurali.Art. 36Norme statutarie.Art. 37Disposizioni statutarie proibite.Art. 38Formalità per ottenere il riconoscimento giuridico.Art. 61Art. 62Art. 89Facoltà consentite al Ministero di agricoltura.Art. 90Ispezioni.capo IVSuccessione delle case popolali o economiche.
Art. 20Offerta dell'erede.Art. 21Convocazione degli eredi.Art. 22Valore e attribuzione della casa.Art. 23Contestazioni sul valore di stima.Art. 39Norme legislative da osservare.Art. 40Norme statutarie della sezione speciale.Art. 41Formalità pel riconoscimento giuridico delle predette Società di beneficenza o delle loro sezioni.Art. 42Accertamento dello stato di povertà e contratti di locazione.Art. 63Facoltà dei Comuni di chiedere prestiti col concorso dello Stato.Art. 64Concessione dei prestiti sulla proposta del Ministero d'agricoltura.Art. 65Documentazione della domanda di mutuo.Art. 66Durata massima dei mutui.Art. 67Concorso dello Stato.Art. 68Revoca del concorso dello Stato nei rispetti dell'ente mutuatario.Art. 91Art. 92capo VProvvedimenti per la ritenuta sugli stipendi e per le agevolazioni tributarie e perdita di queste.
Art. 24Ritenuta sugli stipendi.Art. 25Domanda all'agenzia delle imposte per le agevolazioni tributarie.Art. 26Informazioni degli agenti delle imposte.Art. 27Ricorsi contro le decisioni dell'agente delle imposte.Art. 28Decorrenza della esenzione dalla imposta e sovrimposta sui fabbricati.Art. 29Perdita delle agevolazioni tributarie.Art. 43Obbligo di informare il Ministero di agricoltura.titolo IIISocietà, Istituti ed enti per le case popolari o economiche.
capo ISocietà cooperative edilizie.
Art. 30Norme statutarie.Art. 31Disposizioni statutarie proibite.titolo IVIstituti mutuanti e prestiti per le case popolari o economiche.
capo IIstituti mutuanti.
Art. 44Art. 45Casse di risparmio.Art. 46Monti di pietà.Art. 47Art. 48Istituti autonomi.Art. 49Società di mutuo soccorso.Art. 50Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione.Art. 51Cassa nazionale di previdenza.Art. 52Istituti di credito fondiario.titolo VContratti di assicurazione a garanzia del mutuo o del prezzo di acquisto.
Art. 69Obbligo degli Istituti assicuratori di fornire i dati statistici.Art. 70Forme di assicurazione.Art. 71Massimo capitale assicurabile.Art. 72Decorrenza del contratto di assicurazione.Art. 73Mancato pagamento del premio.Art. 74Risoluzione del contratto di assicurazione.Art. 75Risoluzione facoltativa del contratto di assicurazione.Art. 76Contratti di assicurazione stipulati dalla Cassa nazionale di previdenza.titolo VICommissione centrale e Comitati locali, vigilanze governativa e disposizioni finali.
capo ICommissione centrale per le case popolari o economiche.
Art. 77Art. 78Aggiornamenti recenti
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