REGIO DECRETO·n. 406·16 maggio 1907

Che approva l'annesso regolamento sugli assegni speciali di bordo.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 42 articoli 90 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione regolamentoRegolamento
Art. 1Posizione delle navi.Art. 2Tabelle di equipaggiamento.Art. 3Posizione amministrativa del personale a bordo.Art. 4Assegni di bordo - Norme generali.Art. 5Funzioni di grado.Art. 6Ufficiali imbarcati con incarico eventuale o di passaggio. Ufficiali e sottufficiali in missione.Art. 7Ufficiali, sottufficiali e militari del corpo R. equipaggi raffermati con soprassoldo o con premio, in licenza.Art. 8Sottufficiali e militari raffermati con soprassoldo o con premio autorizzati a curarsi in famiglia.Art. 9Manse di bordo.Art. 10Personale per il servizio delle mense e sulle navi-ospedale.Art. 11Rancio dell'equipaggio - Cuochi dell'equipaggio.Art. 12Assegni di vitto - Generalità.Art. 13Razione viveri.Art. 14Trattamento tavola.Art. 15Aumenti di trattamento tavola.Art. 16Miglioramento vitto.Art. 17Distribuzione di bevande al personale addetto al funzionamento degli apparati motori e delle dinamo.Art. 18Personale per il servizio delle sussistenze.Art. 19Personale addetto alla manutenzione dei doppi fondi.Art. 20Movimenti di materiali e di combustibile effettuati da personale militare.Art. 21Maggiori assegni pel servizio da palombaro.Art. 22Scuole elementari e professionali a bordo.Art. 23Supplementi facoltativi e ricompense straordinarie.Art. 24Massa d'economia delle navi-scuole per istruzione della bassa forza.Art. 25Impiegati ed agenti civili della R. marina a bordo.Art. 26Maestri civili e cappellani di bordo.Art. 27Personale lavorante dei RR. arsenali imbarcato o di passaggio.Art. 28Dignitari dello Stato, membri delle Camere vitalizia ed elettiva.Art. 29Personale militare del R. esercito.Art. 30Funzioni civili dello Stato - Personale di corpi armati.Art. 31Funzionari esteri.Art. 32Passeggieri.Art. 33Costituzione di mense speciali.Art. 34Famiglie di passeggieri.Art. 35Personale imbarcato su navi mercantili noleggiate. Assegni di vitto su navi mercantili mobilizzate.Art. 6 bisPersonale destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggiere di operazioni imbarcato temporaneamente di passaggio su RR. navi.Art. 36
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