REGIO DECRETO·n. 497·5 agosto 1905
Che approva l'annesso regolamento per l'applicazione della legge 11 luglio 1904, n. 388, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.
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compilazione regolamentoRegolamento
capo IDei trattamenti consentiti nella preparazione, correzione e conservazione dei vini da considerarsi come genuini.
Art. 1Art. 2Art. 3capo IIDei vini non genuini.
Art. 4Art. 5capo IIIDei vinelli.
Art. 6Art. 7Art. 8capo IVDella vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei vini.
Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13capo VDegli agenti incaricati del prelevamento dei campioni.
Art. 14Art. 15capo VIDel prelevamento dei campioni, delle analisi dei vini destinati al commercio ed al consumo interno.
Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Art. 21Art. 22capo VIIEsportazione.
Art. 23Art. 24Art. 25capo VIIIDell'importazione.
Art. 26Art. 27Art. 28Art. 29Art. 30Art. 31Art. 32Aggiornamenti recenti
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