REGIO DECRETO·n. 522·24 dicembre 1903
Che estende l'importazione temporanea concessa per gli zuccheri nella fabbricazione dei canditi a quelli destinati alla preparazione di tutti gli altri prodotti a base di zucchero.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 5 articoli 6 vigenze storicizzate
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Art. 1PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 3PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 4PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 5PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.