REGIO DECRETO·n. 505·26 novembre 1903
Che autorizza la costruzione e l'esercizio d'una ferrovia funicolare a Capri.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 38 articoli 3 vigenze storicizzate
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compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 7 biscompilazione capitolatoCapitolato
titolo ISoggetto della concessione
Art. 1Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.Art. 2Termine per l'ultimazione dei lavori.Art. 3Decadenza della concessione.Art. 4Progetto esecutivo.Art. 5Stagni e paludi.Art. 6Chiusura della strada.Art. 7Stazioni e stabilimenti accessori.Art. 8Esecuzione dei lavori.Art. 9Provviste di materiale.Art. 10Esercizio e manutenzione.Art. 11Motori e materiale d'esercizio.Art. 12Linea telefonica.Art. 13Regolamento d'esercizio.Art. 14Regolamento d'esercizio pubblico e tariffe.Art. 15Orari.Art. 16Personale.Art. 17Commissione di collaudo.titolo IIStipulazioni diverse
Art. 18Durata della concessione.Art. 19Tassa di registro.Art. 20Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.Art. 21Spese di sorveglianza per la costruzione e l'esercizio.Art. 22Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.Art. 23Servizio di posta.Art. 24Trasporto della corrispondenza di servizio.Art. 25Questioni.Art. 26Riscatto della concessione.Art. 27Trasporto dei membri del Parlamento.Art. 28Risoluzione delle questioni in via amministrativa.Art. 29Trasporto delle autorità politiche.Aggiornamenti recenti
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