REGIO DECRETO·n. 411·5 ottobre 1903

Che approva il nuovo regolamento per l'ammissione, la permanenza e la cessazione del servizio degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della Guerra.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 23 articoli 3 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione regolamentoRegolamento
Art. 1Distinzione degli operai borghesi - Loro provenienza - Quadro organico.Art. 2Classificazione degli operai.Art. 3Ammissione di operai straordinari e di operai a ruolo.Art. 4Inscrizione a matricola.Art. 5Riammissione in servizio.Art. 6Tenuta del ruolo.Art. 7Tenuta della matricola.Art. 8Rilascio di estratti matricolari o di ruolo e di certificati diversi.Art. 9Orario di lavoro.Art. 10Ingresso ed uscita degli operai dal lavoro.Art. 11Doveri degli operai - Domande e reclami.Art. 12Punizione degli operai.Art. 13Paghe degli operai e gratificazioni.Art. 14Operai comandati o trasferti.Art. 15Competenze spettanti agli operai comandati, trasferti o che cessano dal servizio (1).Art. 16Trattamento agli operai feriti, ammalati od in licenza.Art. 17Promozioni degli operai, passaggi di categoria, passaggi da una ad altra specialità e retrocessione per motivi disciplinari.Art. 18Licenze agli operai.Art. 19Licenziamento degli operai. Gratificazione agli operai licenziati ed alle vedove ed agli orfani degli operai.Art. 20Collocamenti a riposo ed in riformaArt. 21Infortuni sul lavoro.
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