REGIO DECRETO·n. 111·4 febbraio 1897
Che approva il Regolamento per gli assegni speciali di bordo e le norme per la composizione del personale delle RR. Navi
Abrogato dal 5 ottobre 2019 77 articoli 25 vigenze storicizzate
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compilazione regolamentoRegolamento
Art. 1Posizione delle R. Navi.Art. 2Passaggio delle navi da una posizione all'altra.Art. 3Tabelle di equipaggiamento delle regie navi.Art. 4Aumenti nello stato maggiore delle regie navi.Art. 5Disposizioni relative al personale in eccedenza per promozioni.Art. 6Disposizioni relative all'imbarco in eccedenza alle tabelle dei macchinisti di terza classe.Art. 7Disposizioni relative all'imbarco degli allievi fuochisti.Art. 8Disposizioni relative ai mozzi imbarcati sulle regie navi non destinate al servizio di scuola mozzi.Art. 9Disposizioni generali relative agli assegni speciali al personale imbarcato.Art. 10Assegni speciali al personale imbarcato in eccedenza per promozioneArt. 11Disposizioni relative al direttore superiore delle esercitazioni ed agli ufficiali ammiragli e superiori che imbarcano in qualità di capi di stato maggiore del medesimo.Art. 12Disposizioni relative alla surrogazione dei comandanti di forze navali e di regie navi e degli ufficiali in 2°.Art. 13Disposizioni relative agli ufficiali imbarcati che si recano in missione.Art. 14Disposizioni relative agli ufficiali in missione per prove.Art. 15Disposizioni relative agli ufficiali in breve licenza.Art. 16Disposizioni relative ai comandanti di forze navali, ai capi di stato maggiore, ai comandanti di navi ed agli ufficiali in 2°, quando si recano in licenza.Art. 17Disposizioni relative alla corresponsione della razione viveri al personale imbarcato.Art. 18Disposizioni relative alla corresponsione del trattamento tavola.Art. 19Disposizioni ed assegni relativi alle mense dei comandanti di forze navali.Art. 20Disposizioni ed assegni relativi alle mense dei comandanti e degli ufficiali.Art. 21Disposizioni ed assegni relativi alle mense dei guardiamarina e degli ufficiali di grado corrispondente.Art. 22Disposizioni ed assegni relativi agli ufficiali delle case militari dei RR. Principi imbarcati.Art. 23Disposizioni ed assegni relativi agli allievi della regia accademia navale imbarcati.Art. 24Disposizioni ed assegni relativi alle mense dei sott'ufficiali.Art. 25Disposizioni relative agli allievi della regia scuola allievi macchinisti imbarcati.Art. 26Disposizioni ed assegni relativi agli impiegati civili a ruolo fisso appartenenti alla regia marina imbarcati su regie navi.Art. 27Disposizioni ed assegni relativi ai cappellani imbarcati su regie navi.Art. 28Disposizioni ed assegni relativi ai Maestri civili imbarcati.Art. 29Disposizioni relative ai cuochi ed ai domestici assegnati alle mense di bordo.Art. 30Assegni ai cuochi ed ai domestici assegnati alle mense di bordo.Art. 31Disposizioni relative agli attendenti di mensa.Art. 32Disposizioni ed assegni relativi ai cuochi, domestici e famigli borghesi dell'accademia navale e della scuola allievi macchinisti.Art. 33Disposizioni ed assegni relativi ai commessi ai viveri.Art. 34Assegni al personale militare destinato al servizio dei viveri fatto ad economia.Art. 35Disposizioni relative ai macchinisti di 3ª classe di nuova nomina imbarcati in esperimentoArt. 36Disposizioni ed assegni relativi ai fuochisti eventuali.Art. 37Disposizioni ed assegni relativi al personale addetto alla manutenzione dei doppi fondi.Art. 38Maggiori assegnamenti al personale militare imbarcato su navi adibite al trasporto di materiali.Art. 39Maggiori assegnamenti al personale militare destinato ad effettuare movimenti di combustibile.Art. 40Maggiori assegnamenti pel servizio da palombaro.Art. 41Disposizioni ed assegni relativi al personale militare di custodia su navi in disarmo.Art. 42Disposizioni ed assegni relativi agli assistenti del genio navale imbarcati.Art. 43Disposizioni ed assegni relativi ai marinai addetti al servizio di cuochi e panettieri dell'equipaggio.Art. 44Disposizioni relative ai marinai sarti e calzolai.Art. 45Disposizioni relative all'assegno per rinfreschi e verdura.Art. 46Disposizioni relative alla distribuzione straordinaria di bevanda al personale addetto al servizio delle macchine.Art. 47Disposizioni relative ai supplementi facoltativi per incarichi speciali o ricompense straordinarie.Art. 48Disposizioni relative agli assegni dovuti alla massa d'economia delle navi-scuole per istruzione della bassa forza.Art. 49Disposizioni ed assegni relativi ai consegnatari del vestiario a bordo.Art. 50Disposizioni ed assegni relativi al servizio di portalettere.Art. 51Disposizioni ed assegni relativi alle scuole di bordo.Art. 52Disposizioni ed assegni relativi al personale imbarcato su piroscafi noleggiati e su navi ausiliari.Art. 53Disposizioni ed assegni relativi al personale avventizio dei regi arsenali imbarcato.Art. 54Indennità di carica e soprassoldi speciali.Art. 55Tabelle e appendici che fanno seguito al regolamento.Art. 56Disposizioni ed assegni relativi al personale militare della regia marina di passaggio su regie navi in armamento o in riserva.Art. 57Disposizioni ed assegni relativi al personale militare della regia marina accasermato su regie navi.Art. 58Disposizioni ed assegni relativi al personale militare del regio esercito imbarcati di passaggio su regie navi in armamento o in riserva.Art. 59Disposizioni ed assegni relativi ai funzionari civili della regia marina di passaggio su regie navi in armamento o in riserva.Art. 60disposizioni relative al personale della regia marina non avente la qualità di impiegato a ruolo fisso, ed agli operai avventizi dei reali arsenali imbarcati di passaggio su regie navi in armamento o in riserva.Art. 61Disposizioni relative alle commissioni e deputazioni di membri del Parlamento, presidente del Senato e della Camera dei deputati, ministri e sottosegretari di Stato, ministri di Stato, membri del Parlamento e del Senato imbarcati di passaggio su regie navi in armamento o in riserva.Art. 62Disposizioni relative ai funzionari dello Stato, ed ai funzionari esteri imbarcati di passaggio sulle regie navi in armamento o in riserva.Art. 63Imbarco di un numero ragguardevole di passeggieri.Art. 64Imbarco eccezionale di passeggieri.Art. 65Famiglie dei passeggieri.Art. 66Ufficiali di passaggio sopra regie navi comandate da sott'ufficiali.Art. 67Disposizioni relative agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario o appartenenti alla riserva navale, che, senza essere richiamati in servizio, imbarcano su regie navi per assistere ad esercitazioni navali ed in altre circostanze.Art. 8 bisArt. 11 bisArt. 2 bisAssegni agli ufficiali ammiragli imbarcati in qualità di capo di stato maggiore.Aggiornamenti recenti
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