REGIO DECRETO·n. 42·31 gennaio 1897
Che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1896 n. 551 sull'unificazione dei debiti della Sicilia, Sardegna ed Isole minori dell'Elba e del Giglio.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 46 articoli 4 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
compilazione regolamentoRegolamento
titolo IIngerenze e funzioni delle diverse autorità per le operazioni autorizzate a favore dei comuni e delle provincie colla cassa dei depositi e prestiti.
Art. 1Deliberazioni preliminari per le operazioni facoltizzate dagli articoli 1, 5 e 9 della legge.Art. 2Distinzione e descrizione dei debiti da unificare.Art. 3Documenti a corredo delle deliberazioni preliminari di cui all'articolo 1.Art. 4Modo per dichiarare obbligatoria la unificazione dei debiti.Art. 5Proposte di transazioni, liquidazione dei debiti da unificare, motivazioni per le unificazioni da rendersi obbligatorie.Art. 6Approvazione delle proposte di transazione e determinazione delle annualità di ammortamento dei prestiti relativi ai debiti pei quali non si fa transazione.Art. 7Trattazione delle transazioni e convocazione dei creditori.Art. 8Liquidazione dei debiti transatti e determinazione delle annualità di ammortamento dei relativi prestiti.Art. 9Casi nei quali é obbligatoria la garanzia delle delegazioni sulla sovraimposta fondiaria per ammortamento di prestiti.Art. 10Casi nei quali la garanzia può essere data con delegazioni sovra altri proventi e condizioni da osservarsi - Privilegi delle Delegazioni.Art. 11Casi nei quali la garanzia per l'ammortamento dei prestiti può esser data, parte per delegazioni sulla sovraimposta e parte con delegazioni sulle altre tasse.Art. 12Invito alle provincie e ai comuni a deliberare definitivamente le operazioni di unificazione, di trasformazione e di nuovi prestiti.Art. 13Modi, forme e condizioni delle deliberazioni di cui al precedente articolo.Art. 14Deliberazioni d'ufficio nei casi di unificazione obbligatoria.Art. 15Consolidamento in prestiti delle passività fluttuanti di bilancio e prestiti per sopperire a spese obbligatorie d'imprescindibile necessità ed urgenza.Art. 16Documenti a prodursi alla Cassa dei depositi e prestiti per la concessione dei prestiti di cui agli articoli 1, 5 e 6 della legge.Art. 17Invio dei decreti di concessione e dalle istruzioni per il rilascio delle delegazioni.Art. 18Documenti a prodursi alla Cassa dei depositi e prestiti per far luogo alla somministrazione dei prestiti.titolo IIOperazioni di trasformazione dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti al saggio di interesse non eccedente il 3,50 per cento e somministrazione di prestiti per riscatto di quelli contratti con privati ed altri enti ad un saggio di interesse non superiore al 4 per cento.
Art. 19Trasformazione dei prestiti contratti colla Cassa dei depositi e prestiti al saggio d'interesse non eccedente il 3,50 per cento.Art. 20Somministrazione di prestiti per il riscatto di quelli contratti con privati od altri enti al saggio di interesse non superiore al 4 per cento.titolo IIIUnificazione dei debiti contratti ad un saggio d'interesse superiore al 3,50 per cento colla Cassa depositi e prestiti e al 4 per cento con privati o altri enti e somministrazione di nuovi prestiti, da farsi mediante cartelle di credito.
capo IDisposizioni comuni intorno alla emissione delle cartelle e delle dichiarazioni provvisorie che le rappresentano.
paragrafo 1Emissione, sorteggio e rimborso delle cartelle.
Art. 21Facoltà e limite di emissione delle cartelle-Stampa, carta, matrici e conformazioni delle cartelle medesime.Art. 22Firma delle cartelle - Cedole annesse - Prescrizioni delle cartelle e delle cedole.Art. 23Conservazione delle matrici e tenuta del registro di iscrizione - Numerazione unica delle cartelle - Numerazione per categoria dei titoli unitari e multipli.Art. 24Estrazione delle cartelle per l'ammortamento - Determinazione della quantità da estrarsi semestralmente - Schede da immettersi nell'urna in rappresentanza delle cartelle - Immissione nell'urna dei numeri delle cartelle emesse dopo la precedente estrazione - Processo verbale dell'estrazione - Avviso da darsi al pubblico.Art. 25Estinzione parziale o totale del debito mediante anticipazioni in contanti o restituzioni in natura di cartelle - Effetto delle anticipazioni sulle estrazioni semestrali.Art. 26Rimborso delle cartelle - Loro abbruciamento - Processo verbale - Trattenuta dell'importo delle cedole mancanti.paragrafo 2Collocamento delle cartelle.
Art. 27Collocamento delle cartelle - Rappresentanza di esse da dichiarazioni provvisorie - Quantità da alienarsi.Art. 38Determinazione dell'ammontare dei nuovi prestiti e collocamento per conto dell'ente mutuatario della corrispondente quantità di cartelle - Sopravanzi del prodotto delle cartelle.Art. 39Interesse da conteggiarsi per il tempo decorso dalla data dell'alienazione delle cartelle a quella della somministrazione del denaro - Debito dell'ente mutuatario - Modo di estinzione.Art. 40Somministrazione del prestito mediante pagamento ai creditori diretti dell'ente indicati dall'autorità competente - Ritiro del titolo di credito.Art. 41Ritiro delle obbligazioni riscattate e rilascio di ricevute ai presentatori - Pagamento del riscatto delle obbligazioni e ritiro delle ricevute predette.paragrafo 3Emissione in rappresentanza delle cartelle di dichiarazioni provvisorie nominative e operazioni sulle medesime relative al rimborso delle cartelle estratte ed ai passaggi di proprietà. Sostituzione delle cartelle alle dichiarazioni provvisorie.
Art. 28Forma e dizione delle dichiarazioni provvisorie - Modo di pagamento degli interessi.Art. 29Firma delle dichiarazioni provvisorie - Tenuta del registro di iscrizione e del giornale traslazioni, tramutamenti, divisioni e riunioni.Art. 30Persone giuridiche a favore delle quali possono emettersi le dichiarazioni provvisorie - Cessione delle dichiarazioni provvisorie.Art. 31Traslazione delle dichiarazioni provvisorie agli eredi o legatari.Art. 32Casi nei quali sono ammessi opposizioni, sequestri ed altri impedimenti sulle dichiarazioni provvisorie. - Inammissibilità di sequestri, impedimenti ed opposizioni sulle cartelle.Art. 33Rimborso di cartelle estratte comprese nelle dichiarazioni provvisorie - Annullamento di queste e rilascio di nuove dichiarazioni.Art. 34Ricevimento e custodia presso il Tesoriere centrale, Cassiere dell'Amministrazione delle cartelle allestite - Annullamento e abbruciamento di quelle estratte e rimborsate.Art. 35Cambio delle dichiarazioni nelle cartelle che rappresentano - Caso in cui non può farsi il cambio.Art. 42Somministrazione di nuovi prestiti col prodotto dell'alienazione di corrispondente numero di cartelle - Somministrazioni anticipate - Debito dell'ente e modo di estinzione.Art. 43Consegna agli enti, dei titoli di credito riscattati per loro conto - Processo verbale di consegna - Costituzione in deposito obbligatorio infruttifero dell'importo dei titoli di credito non presentati.Art. 44Sopravanzi del prodotto delle cartelle - Somministrazione del prestito in più rate.Art. 45Casi in cui la decorrenza delle operazioni può essere protratta.capo IIEseguimento delle operazioni di unificazione e di somministrazione di nuovi prestiti mediante cartelle di credito.
paragrafo 1Unificazione di debiti contratti colla Cassa depositi e prestiti ad un saggio d'interesse superiore al 3.50 per cento.
Art. 36Accertamento del residuo capitale dei prestiti da unificare - Acquisto da parte della Cassa depositi e prestiti per conto dell'ente mutuatario della corrispondente quantità di cartelle - Sopravanzi del prodotto delle cartelle - Determinazione del debito degli enti mutuatari.Art. 37Modo di estinzione del mutuo e determinazione dell'annualità comprensiva del compenso alla Cassa.Aggiornamenti recenti
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica