REGIO DECRETO·n. 29·3 gennaio 1892
Che approva il regolamento sulle visite delle caldaie a vapore in servizio dei porti.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 23 articoli 4 vigenze storicizzate
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compilazione regolamentoRegolamento
Art. 1Art. 2Costruzione ed accessori delle caldaie.Art. 3Costruzione delle caldaie.Art. 4Valvole di sicurezza.Art. 5Manometro.Art. 6Alimentazione.Art. 7Indicatori di livello.Art. 8Prove idrauliche.Art. 9Visite periodiche e riprove.Art. 10Visite delle caldaie dei rimorchiatori e delle barche a vapore.Art. 11Visite straordinarie.Art. 12Conduttori delle caldaie.Art. 13Sostituzione delle persone incaricate della condotta delle caldaie.Art. 14Periti.Art. 15Verbali delle visite.Art. 16Art. 17Domanda per la visita.Art. 18Avviso della immissione in servizio di caldaie, o di riparazioni da eseguirsi alle medesime.Art. 19Elenco delle caldaie a vapore soggette alla vigilanza della autorità marittima.Art. 20Disposizioni penali.Art. 21Visite delle caldaie già in esercizio alla pubblicazione del presente regolamento.Art. 22Prove delle caldaie già in esercizio all'entrata in vigore del presente regolamento.Aggiornamenti recenti
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